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STATUTO dell'UNI - Unione Naturisti Italiani

statuto approvato dal consiglio direttivo UNI e dalla assemblea straordinaria dei soci 24-10-2021

  (scarica qui la versione in PDF)

ART.1- Costituzione e denominazione dell'Associazione

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile è costituita l'UNI - Unione Naturisti Italiani quale ente non commerciale in conformità del disposto dell'articolo 111 Tuir, approvato con DPR 917/1986, e dell'art. 4 DPR 633/1972, siccome modificati dal D.L.gs 460/97.

 

ART.2- Oggetto sociale.

L'U.N.I. ha come scopo :

a) la divulgazione dell'idea Naturista, nel significato formale e sostanziale attribuitole nello Statuto della Federazione Naturista Internazionale (INF/FNI) di cui l'UNI è membro ordinario, ed in genere dei mezzi per giungere ad una vita sana e naturale, secondo i moderni concetti dell'igiene e della salute, tra cui particolarmente il campeggio ed il "caravanning". Essa raccomanda ai propri aderenti di essere moderati nell' uso dell'alcool e del tabacco.

b) di favorire la reciproca conoscenza tra i Naturisti mediante scambi di informazioni ed organizzando riunioni Naturiste nei luoghi, nei tempi e nei modi consentiti dai vigenti regolamenti e leggi locali.

c) di costituire a mezzo delle quote sociali i fondi necessari per realizzare i fini che l'Unione si prefigge, ad esclusivo vantaggio dei Soci.

 

ART.3-Indipendenza politica e neutralità religiosa e razziale.

 L'U.N.I. si mantiene nettamente indipendente da influenze politiche o confessionali, e non fa distinzione alcuna per quanto riguarda la razza o la nazionalità degli aspiranti soci.

 

ART.4- Mancanza di scopo lucrativo

L'U.N.I non ha scopo di lucro.

 

ART.5- Entrate dell'Unione.

L'Unione si finanzia esclusivamente attraverso il versamento di  quote associative, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta delil Consiglio Direttivo. L'Unione non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi.

All'Unione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART.6 - Non rivalutabilità e non ripetibilità dei contributi.

I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto.

I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Unione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione dei singoli aderenti potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Unione a titolo di conferimento al fondo di dotazione.

Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.

 

 ART.7- Indeterminatezza della durata dell'Unione.

La durata dell'Unione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci.

 

ART.8- Non temporaneità del rapporto associativo.

L'adesione all'U.N.I. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso dei singoli associati.

 

ART.9- Organi dell'U.N.I.

Gli organi dell'Unione sono:

a) l'Assemblea dei Soci (che può essere Ordinaria e Straordinaria);

b) il Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l'elezione degli Organi dell'Unione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

ART.10- Diritto di Voto

L'adesione all'Unione attribuisce all'associato maggiore d'età, di qualsiasi categoria, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Unione.

 

ART.11- L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea  dei Soci  è composta di tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

E' convocata dalil Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per:

a) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale secondo le disposizioni del presente Statuto, nonché la relazione delil Consiglio Direttivo sull'andamento e sull'attività dell'Unione;

b) deliberare sugli argomenti proposti dalil Consiglio Direttivo o da un gruppo di Soci.

L'assemblea potrà tenersi in videoconferenza ovvero in collegamento telefonico.

 

ART.12- Convocazione dell'assemblea.

a. La convocazione dell'Assemblea ( sia Ordinaria sia Straordinaria ) è indetta dal Presidente qualora questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un numero di almeno  25  soci.

b. L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato all'associazione al momento dell'iscrizione del socio.  Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l’indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.). Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

c. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risultasse legalmente costituita.

d. In mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli iscritti e tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

e. L’Assemblea in prima convocazione e’ regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci. L’Assemblea regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti soci che costituiscano nell’insieme almeno il 51% (cinquantuno per cento) del presenti.

f. L’Assemblea in seconda convocazione e’ regolarmente costituita senza che sia richiesta alcuna rappresentanza minima dei soci. L’Assemblea regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti soci che costituiscano nell’insieme la maggioranza  dei presenti.

 

ART.13 -Assemblea straordinaria.

 L'assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dalil Consiglio Direttivo in casi eccezionali o quando sia espressamente richiesta da almeno 25 soci aventi diritto al voto. Essa potrà deliberare su qualsiasi argomento all' Ordine del giorno.  

Per la convocazione dell'assemblea straordinaria si applicano le modalità previste per l'assemblea ordinaria.

 

ART.14 Voto per delega.

I Soci impossibilitati ad intervenire alle Assemblee possono delegare un altro Socio a votare per loro con delega scritta. Ogni Socio può portare un numero qualsiasi di deleghe di altri Soci aventi diritto di voto.

 

ART.15-  Il Consiglio Direttivo 

 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove Membri, necessariamente soci, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I Membri del  Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è così composta:

a. un Presidente (carica non cumulabile);

b. un Vice-Presidente

c. un Segretario;

d. un Tesoriere;

e. un massimo di cinque Consiglieri Ordinari;

f. è ammesso un numero imprecisato di Consiglieri Onorari.

Tutte queste cariche sono gratuite ed eventualmente cumulabili. L'assegnazione delle cariche avviene per decisione del Consiglio Direttivo stesso.

Sono ammesse cariche Onorarie.

In caso di recesso di un consigliere il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione di un nuovo componente la cui nomina verrà ratificata alla prima assemblea successiva.

 

ART.16-Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Le attribuzioni delil Consiglio Direttivo sono:

a) la nomina del Presidente;

b) la nomina del Vice-Presidente;

c) la nomina del Segretario e del Tesoriere,

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci;

e) la deliberazione dei provvedimenti determinati dall'attività dell'Unione;

f) l'accettazione dei nuovi Soci e l'espulsione di quelli che, col loro comportamento, si fossero resi non più graditi;

g) l'amministrazione dei fondi sociali.

 

ART.17- Attribuzioni del Presidente.

 Le Attribuzioni del Presidente sono:

a) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;

b) l'adozione di tutti quei provvedimenti atti al conseguimento dei fini statutari e la vigilanza dell'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e delil Consiglio Direttivo;

c) la rappresentanza ufficiale dell'Unione in seno alla  FNI ed eventuali federazioni nazionali con sede in Europa;

d) il Consiglio Direttivo del Notiziario Ufficiale.

 

ART.18- Attribuzioni del Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce, se necessario, il Presidente in tutte le sue funzioni ed attribuzioni.

 

ART.19- Attribuzioni del Segretario.

Il Segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Unione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, ne cura l'attuazione con la collaborazione degli altri Membri del Consiglio Direttivo e risponde verso il Presidente di tutti i servizi sociali.

Cura, altresì, l'evasione e lo smaltimento della corrispondenza.

 

ART.20- Attribuzioni del Tesoriere.

Il Tesoriere è depositario dei fondi sociali di chi ha la diretta responsabilità.

Egli, il Presidente ed il Segretario hanno disgiuntamente la facoltà di compiere qualsiasi operazione sul conto corrente di corrispondenza bancaria o postale, su cui sono depositati i fondi bancari. In particolare i predetti potranno, con firma singola, disporre pagamenti a favore di terzi (su Italia o sull'estero) anche a mezzo di assegni. Ordinari bonifici, richiedere assegni circolari, girare per l'incasso, quietanzare, negoziare assegni e titoli di credito in genere, valori mobiliari, valute estere, ecc.

Con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente potranno - sotto la loro responsabilità essere nominati procuratori o delegati a svolgere, per conto dell'Associazione, in tutto o in parte, le operazioni bancarie sopra menzionate.

 

ART. 21- Gratuita' dell'opera svolta.

Il  Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i  Consiglieri Ordinari e Onorari svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle  spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Analogamente i soci che dovessero svolgere una qualche attività in seno all'Unione non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese.

 

ART.22- I Soci.

I nominativi dei Soci devono sempre essere oggetto della massima riservatezza da parte di chicchessia.

Essi non possono essere comunicati ad alcuno senza l'espressa autorizzazione degli interessati.

I Soci si distinguono in Onorari, Sostenitori, Ordinari e Familiari.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai lori diritti nei confronti dell'Unione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

a) La nomina dei Soci Onorari è di competenza del Consiglio Direttivo; pur non essendo tenuti al pagamento della quota sociale, godono degli stessi diritti dei Soci paganti.

Le persone conviventi sono ammesse gratuitamente come Soci Familiari Onorari.

b) Sono Soci Sostenitori, Ordinari, Familiari, le persone fisiche che versano annualmente e per tutta la loro permanenza nell'Unione le rispettive quote sociali. Per Soci Familiari s'intendono tutte le persone conviventi col Socio Ordinario o Sostenitore, compresi i figli di minore età. I minori di 18 anni possono venire ammessi solo come Soci Familiari e dietro richiesta di chi esercita la patria potestà.

I Soci Familiari perdono la loro qualità se la perde il corrispondente Socio Ordinario.

c) La domanda di ammissione di un aspirante Socio deve indicare due nominativi (od eccezionalmente uno) di persone appartenenti ad Organizzazioni Naturiste a titolo di referenza. L'ammissione viene approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

d) Poiché l'UNI si presenta essenzialmente come un'Unione a carattere familiare, verrà agevolata l'accettazione degli aspiranti soci che, assieme alla propria candidatura, presenteranno quella dei propri famigliari.

e) I soci che intendono esercitare attività pubblicistiche o di propaganda di qualsiasi specie, aventi attinenza col Naturismo, dovranno informare preventivamente il Consiglio Direttivo del loro intento ad attenersi alle istruzioni che verranno da essa precisate.

f) I Soci possono essere sospesi od espulsi per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperano alle disposizioni dello Statuto Sociale o alle deliberazioni degli Organi Sociali.

2. Quando in qualunque modo arrecano danni morali all'Unione.

Possono essere sospesi:

quando si rendano morosi al pagamento della tessera sociale.

I Soci sospesi per la morosità potranno essere riammessi pagando una annualità a titolo di penalità. In ogni caso il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile.

 

ART. 23 - Il rendiconto economico finanziario.

L'Unione deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto, dopo la sua redazione e prima dell'approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie sarà soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

 

ART.24 -Le Sezioni UNI.

E' prevista la formazione di Sezioni staccate dell'U.N.I.

Il regolamento per l'attuazione delle Sezioni e per il loro funzionamento verrà redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

In via provvisoria e fino quando non siano realizzate le Sezioni potranno essere nominati dal  Consiglio Direttivo dei "Soci Corrispondenti U.N.I." con l'ufficio di rappresentare l'U.N.I. nei contatti coi Soci o con gli Aspiranti Soci nella zona di loro competenza.

I Soci corrispondenti presenziano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Inoltre il Consiglio Direttivo può giovarsi dell'opera periferica di "Consoli", anche non soci dell'U.N.I., ma di provata fede naturista, il cui compito è di agevolare ed incrementare i rapporti e gli scambi culturali e personali tra i Soci U.N.I. ed i naturisti locali.

La carica è gratuita.

Infine il Consiglio Direttivo può giovarsi di "Soci Collaboratori", la cui funzione è di collaborare attivamente e continuamente all'attività dell'associazione secondo le direttive degli organi sociali.

Pur non essendo investito di alcuna carica sociale, né essendo un dipendente dell'Associazione, il socio collaboratore può, di volta involta essere incaricato dal Consiglio Direttivo di specifici compiti.

 

ART.25 - Le Quote sociali.

 Le quote sociali sono stabilite dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, come pure ogni variazione delle quote stesse ed alle modalità di relativa applicazione. Ogni Socio all'atto dell'iscrizione si impegna ad inviare alla scadenza dell'anno sociale la sua quota per l'anno successivo.

L'anno sociale inizia il primo gennaio di ogni anno solare.

L'iscrizione all'U.N.I. dà diritto gratuito alla licenza internazionale (F.N.I.) ed ai relativi rinnovi annuali.

I minori di anni 18 non pagano la quota sociale.

 

ART.26- Recesso dei soci.

 I Soci che desiderano lasciare l'Unione dovranno presentare le proprie dimissioni scritte entro il termine dell'anno sociale, trascorso il quale il socio sarà tenuto a corrispondere l'annualità successiva.

 

ART.27-Scioglimento dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione,  qualunque ne sia la causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto  ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART.28

L'U.N.I. non è responsabile di atti od azioni commessi dai suoi Soci che non siano stati precedentemente approvati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

 

ART.29- Richiami dello statuto della F.N.I.

 Fanno parte integrante dello "Statuto" le seguenti "NOTE" (dallo Statuto della F.N.I.- edizione approvata dal Congresso di Helio Monde- Luglio 1964);

Art. 1- Definizione.

1.- La Federazione Naturista Internazionale (F.N.I.) è un'Associazione di aderenti al movimento Naturista, avente come scopo la realizzazione degli ideali de Salute, Educazione e Sport di questo movimento.

La F.N.I. osserva una rigida posizione di neutralità nei riguardi dei problemi politici, religiosi e razziali. Essa non ha scopo di lucro.(Omissis).

Art.2 -Ideali, scopi, mezzi

1.- I Membri della F.N.I. tollerano, propagano o praticano, nella misura del possibile, la nudità integrale praticata contemporaneamente dai due sessi in occasione dei bagni di acqua, di aria, di sole. Essi sono persuasi che la salute fisica, psichica e morale delle persone che praticano la nudità è favorita da questo stato come lo è favorita dagli esercizi fisici, la ginnastica e lo sport realizzati allo stato di nudità integrale.

Essi si dichiarano egualmente disposti ad appoggiare gli sforzi tendenti ad assicurare la salute generale, psichica e fisica dei popoli nel senso previsto dalle Organizzazioni Culturali delle Nazioni Unite. Essi si oppongono all'abuso di stimolanti ed alla propagazione delle opere pornografiche.

2.- La F.N.I. intende facilitare le relazioni tra i suoi Membri, coordinare i lori sforzi ed incoraggiare la propagazione mondiale del Naturismo (omissis).

3.- La F.N.I è membro dell'Unione delle Associazioni Internazionali aderenti all'U.N.E.S.C.O. (Bruxelles).

 

ART.30 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile in materia di associazioni non riconosciute, alle eventuali leggi speciali, e segnatamente all'art. 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché allo Statuto della F.N.I.

SEGRETERIA
Le Betulle Villaggio Naturista
Via Lanzo 33
10040 La Cassa (TO)
+ 39 011 9842819
+39 333 7677993
www.lebetulle.org
info@lebetulle.org
unionenaturisti.org

STATUTO ASSOCIATIVO

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SEDE LEGALE
Corso Galileo Ferraris 69 - 10138 Torino (TO)

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